Sbocchi professionali dell’Operatore in Discipline Integrative per il Benessere Naturale
Molte sono le possibilità per un Operatore serio e preparato in una o più Discipline Integrative H.A.M.O.R.S., egli può:
- lavorare nel proprio studio;
- lavorare in collaborazione con altri Operatori;
- trovare occupazione in uno o più centri olistici;
- trovare occupazione in centri medici che si avvalgono anche di queste discipline;
- coadiuvare medici e psicologi che conoscono e applicano gli effetti delle discipline Complementari.
Tutto questo è possibile studiando con H.A.M.O.R.S. che è una scuola accreditata e autorizzata alla formazione territoriale da ASI Nazionale – Arti Olistiche Orientali DBN-DOS che tramite la Scuola Capofila Nazionale (SCN) Università Popolare ACSD-SCIVIAS “Ildegarda di Bingen” emette Diplomi cioè titoli che qualificano gli Operatori al termine positivo di ogni corso, legati alla formazione continua e permanente come previsto dalla Legge n° 4 del 14 gennaio 2013 varata dal Parlamento italiano, a tutela delle figure non appartenenti ad un albo professionale.
Questo permette di:
- Avere il Diploma di Formazione Nazionale ASI Nazionale Arti Olistiche Orientali DBN-DOS;
- Essere inserito nell’Elenco Nazionale degli Operatori ASI;
- Avere il Tesserino Tecnico ASI;
- Avere il Libretto Formativo ASI.
Riportiamo l’Art. 1 della LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 – Disposizioni in materia di professioni non organizzate.
(13G00021) (GU Serie Generale n.22 del 26-01-2013) – Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e definizioni
- La presente legge, in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
- Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
- Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
- L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
- La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
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