Professioni

Sbocchi professionali dell’Operatore in Discipline Integrative per il Benessere Naturale

Molte sono le possibilità per un Operatore serio e preparato in una o più Discipline Integrative H.A.M.O.R.S., egli può:

  • lavorare nel proprio studio;
  • lavorare in collaborazione con altri Operatori;
  • trovare occupazione in uno o più centri olistici;
  • trovare occupazione in centri medici che si avvalgono anche di queste discipline;
  • coadiuvare medici e psicologi che conoscono e applicano gli effetti delle discipline Complementari.

Tutto questo è possibile studiando con H.A.M.O.R.S. che è una scuola accreditata e autorizzata alla formazione territoriale da ASI Nazionale – Arti Olistiche Orientali DBN-DOS che tramite la Scuola Capofila Nazionale (SCN) Università Popolare ACSD-SCIVIAS “Ildegarda di Bingen”  emette Diplomi cioè titoli che qualificano gli Operatori al termine positivo di ogni corso, legati alla formazione continua e permanente come previsto dalla Legge n° 4 del 14 gennaio 2013 varata dal Parlamento italiano, a tutela delle figure non appartenenti ad un albo professionale.

Questo permette di:

Riportiamo l’Art. 1 della LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 – Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

(13G00021) (GU Serie Generale n.22 del 26-01-2013) – Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2013

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

Art. 1

  Oggetto e definizioni

  1. La presente legge, in attuazione dell’art.  117,  terzo  comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione,  disciplina  le professioni non organizzate in ordini o collegi.
  1. Ai fini della presente legge, per «professione non  organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla  prestazione  di servizi o di opere a  favore  di  terzi,  esercitata  abitualmente  e prevalentemente mediante lavoro  intellettuale,  o  comunque  con  il concorso di questo, con  esclusione  delle  attività  riservate  per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi  dell’art.  2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e  delle  attività  e dei  mestieri  artigianali,  commerciali  e  di  pubblico   esercizio disciplinati da specifiche normative.
  1. Chiunque svolga una delle professioni di  cui  al  comma  2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento  e  rapporto scritto con il  cliente,  con  l’espresso  riferimento,  quanto  alla disciplina   applicabile,   agli   estremi   della   presente legge. L’inadempimento rientra tra le  pratiche  commerciali  scorrette  tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.
  1. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e  sull’indipendenza di  giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei  principi  di  buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela,  della  correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.
  1. La professione è esercitata in  forma  individuale,  in  forma associata,  societaria,  cooperativa  o  nella   forma   del   lavoro dipendente.

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